La Minoranza consiliare ha depositato, nella seduta di Consiglio comunale del 27 gennaio 2023, un documento di censura sul comportamento superficiale del Sindaco in ordine alla nomina di esperti.

Il documento nasce dall’intervento della Sezione collegiale della Corte dei conti che, richiamando le norme violate, invita il Sindaco a correggere il suo operato. In particolare l’osservanza del D.lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la cui violazione determina responsabilità erariale.

Le pubbliche amministrazioni possono assumere personale esterno quando all’interno dell’ente si accerta la mancanza di risorse umane disponibili, ma c’è differenza fra gli incarichi per i quali sono previste procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate, e gli esperti del sindaco, la cui nomina va in deroga alla procedura comparativa per il ruolo di indirizzo politico-amministrativo e anche per il necessario rapporto di fiduciarietà.

Il Sindaco ha invece affidato l’incarico di esperto a qualificati professionisti, da lui scelti senza alcuna comparazione con altri che avrebbero potuto potenzialmente e legittimamente aspirare ad essere scelti, per attività gestionali che sono invece competenza degli uffici. Tale agire risulta in palese violazione con il principio del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione, che traccia la demarcazione tra la politica, che dà gli indirizzi, e gli uffici, che applicano quegli indirizzi nel rispetto della norma.

Al contraddittorio, avviato dalla Corte dei conti il 25 ottobre 2022, il sindaco aveva risposto il 3 novembre facendosi scudo di due argomentazioni:

  1. che la Corte dei conti con delibera n. 199 del 2021 rileva “…l’incapacità dellEnte nellorganizzazione ed attuazione dell’attività di recupero dei crediti, della riscossione tributi e dello smaltimento dei residui attivi”, e raccomandava “di procedere all’urgente adozione di misure di efficientamento dell’attività di riscossione dei residui attivi e passivi;
  2. che l’art. 9 della L.R. n. 5/2021 afferma che un incarico possa “anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l’ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità”.

Ma la Corte dei conti risponde che:

  1. “La circostanza che, con delibera n. 199/2021/PRSP del 24/12/2021, la Sezione di controllo abbia raccomandato l’adozione con urgenza di misure per l’efficientamento dell’attività di riscossione, non può condurre all’elusione della normativa in materia di nomina dell’esperto;
  2. la Sentenza dalla Corte costituzionale n. 70 del 15.03.2022 (in data precedente agli incarichi conferiti dal Comune di Castelbuono) ha dichiarato illegittimo l’art. 9 della L.R. n. 5/2021 secondo cui l’incarico possa “anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici”.

Insomma non proprio una bella figura. Non solo del Sindaco, responsabile in prima persona di tale condotta, ma anche del Comune, che subisce una grave caduta di immagine proprio alla vigilia della candidatura a Città creativa dell’UNESCO.

Il Sindaco, in Consiglio, ha cercato di sminuire la gravità della cosa, affermando che in tutti i comuni si opera in questo modo per sopperire non solo alla mancanza di personale, che a suo dire però non è il nostro caso, ma anche all’impossibilità di raggiungere gli obiettivi, per ragioni che non ha spiegato. Ha affermato anche che ha chiesto, tramite il Segretario comunale, di poter essere ascoltato dai giudici, di cui non ha paura perché con il suo linguaggio spiegherà tutto. Peccato che i giudici valutano i fatti, e non le parole.

La Corte dei conti, in sintesi, ha fatto una nitida fotografia del modo di operare di questa Amministrazione.

Speriamo che tali azioni non abbiano come esito la condanna per danno erariale perché, così come richiamato dalla Corte dei conti, il duplicare funzioni che sono già riservate alla struttura amministrativa porta a consequenziale spreco di denaro pubblico, per il quale nel 2021 è stato condannato il sindaco di un ente locale (C.d.C. sez. giur. app. Sicilia, 31/08/2021 n. 147).