È stata condannata la compagnia aerea Ryanair al pagamento della compensazione pecuniaria verso il passeggero e delle spese legali, grazie all’azione decisiva di RimborsamiTu che ha operato per conto del proprio cliente.

In pratica, il passeggero ha chiesto di poter ottenere la compensazione pecuniaria, prevista dal Reg. EU 261/2004, perché Ryanair non ha preventivamente comunicato la cancellazione del volo FR1016 da Palermo a Milano Malpensa, previsto per il 12 settembre 2022, oltre gli interessi maturati e spese di giudizio. Ryanair, invece, sosteneva che la cancellazione in oggetto era stata determinata dallo sciopero dei trasporti aerei, dunque “una circostanza straordinaria idonea ad escludere qualsivoglia responsabilità in capo alla compagnia aerea, con l’effetto di escludere il diritto degli attori alla compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento 261/2004 e ad ogni altra forma di ristoro, rigettando integralmente la domanda proposta nei confronti di Ryanair in quanto infondata”. Queste ultime le precisazioni conclusionali della compagnia aerea irlandese.

Le circostanze eccezionali

Sono considerati eccezionali gli eventi che, per loro natura o origine, non sono inerenti al normale servizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo. In particolare, occorre distinguere tra quelle interne alla compagnia, afferenti il normale esercizio dell’attività, ed esterne, cioè quelle che sfuggono al controllo del vettore, in quanto hanno origine in un fatto naturale o di un terzo. Generalmente, dunque, lo sciopero indetto dal personale di un aeroporto, deve considerarsi una circostanza eccezionale, che sfugge all’effettivo controllo del vettore aereo interessato. Tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 6/10/2021, ha affermato che lo sciopero del personale aereo non è da considerarsi sempre e comunque una circostanza eccezionale, in quanto non sempre è imprevedibile.

Quando è prevista la compensazione pecuniaria?

L’art. 5 comma 3 Regolamento CE n. 261/2004 prevede il diritto del passeggero a conseguire dal vettore aereo operativo, nell’ipotesi di cancellazione del volo, una compensazione pecuniaria fatte salve le ipotesi espressamente previste: che i passeggeri siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane prima e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo previsto; siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario di arrivo previsto.

La normativa

Alla luce della vigente normativa italiana sulla disciplina degli scioperi, soprattutto nella ipotesi di astensione dal lavoro nei servizi essenziali, come il trasporto aereo, i soggetti promotori sono tenuti a darne comunicazione alla Commissione di Garanzia in modo tale che, con adeguato anticipo, vengano informati gli utenti con la conseguente assicurazione dei servizi minimi essenziali. Nello specifico, il Giudice di Pace adito ha avuto modo di verificare che lo sciopero era stato proclamato almeno 12 giorni prima, “tanto è vero che il 2 settembre 2022 la notizia era stata resa nota su Bologna Today”. Il vettore ha affermato di avere comunicato la cancellazione del volo in data 12.09.22, giorno della programmata partenza, ma è rimasta priva di supporto probatorio la circostanza rappresentata dalla Ryanair di avere garantito al passeggero gli obblighi di assistenza (anch’essi prevista dalla normativa citata). Invero, quest’ultima non ha documentato di avere offerto al passeggero la possibilità di essere riprotetto tempestivamente su altro volo o, in alternativa, di avere offerto il rimborso del prezzo del biglietto.

Mancata comunicazione da parte di Ryanair

In questo caso, dunque, l’astensione dei lavoratori del comparto aeroportuale non può assumere la connotazione di evento straordinario, imprevedibile ed inevitabile, sussistendo i presupposti per informare i viaggiatori con largo anticipo o, quantomeno, di fornire loro idonee alternative. Il ritardo di comunicazione si traduce così nella mancata adozione da parte del vettore di quelle misure minime idonee ad attenuare i disagi. In ogni caso, non soltanto è stata omessa una tempestiva comunicazione, ma non è stata offerta una riprotezione in un tempo congruo. Alla luce delle appena esposte motivazioni, il Giudice di Pace di Palermo ha condannato Ryanair al pagamento della compensazione pecuniaria prevista per le tratte fino a 1500 km pari ad euro 250,00, più le spese legali.

La condanna di Ryanair

Oltre alla compensazione, l’assistito di RimborsamiTu ha documentato l’esborso di euro 1.068,31 per l’acquisto di tre biglietti aerei, di cui uno intestato a suo nome, utilizzati per raggiungere la destinazione finale, nonostante la cancellazione. Infatti, la compagnia aerea, oltre al pagamento dell’indennizzo, è tenuta a farsi carico delle spese extra sostenute dal passeggero a causa del disservizio. Tra queste, oltre a pasti e bevande, rientra sicuramente la spesa effettuata per l’acquisto di un volo alternativo.  Per cui il passeggero ha ottenuto anche il rimborso del costo del biglietto alternativo acquistato sempre con la compagnia Ryanair, pari ad euro 356,10. Il Giudice infatti non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rimborso delle ulteriori spese, non potendosi affermare con certezza che le consumazioni siano state fatte dalla stessa persona. In definitiva quindi Ryanair dovrà versare al passeggero la somma complessiva di euro 606,10, oltre le spese legali quantificate in complessivi euro 287,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.