Con la sentenza. n. 1736/2021 del 23.07.21, la Terza Sezione Civile
della Corte d’Appello di Palermo, ha sancito un importante principio
di diritto in materia di risarcimento danni derivanti da fauna
selvatica, in particolar modo da cinghiali.
Nella causa tra l’Ente Parco delle Madonie ed una Azienda Agricola
proprietaria di un meleto insistente all’interno del territorio del
parco medesimo, la Corte ha in fatti riformato la precedente
decisione, resa dal Tribunale di Termini Imerese, nella quale – ai
fini della liquidazione del danno – non veniva tenuto in adeguato
conto il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno.
Il Giudice d’Appello ha quindi stabilito che, nel caso specifico, il
titolare dell’Azienda Agricola non avesse posto in essere tutte quelle
cautele necessarie ad evitare l’evento dannoso ed infatti, come poi è
risultato dalla CTU, mancavano totalmente le recinsioni e tutte quelle
barriere fisiche che sicuramente “avrebbero scoraggiato le incursioni
dei cinghiali”. Ed ancora si legge nella sentenza, che fosse onere
dell’azienda stesse, il “porre in essere tutte quelle precauzioni atte
a prevenire l’invasione del proprio fondo da quegli animali e
conseguentemente ad evitare il rischio di subire il danneggiamento
delle colture ivi esistenti”.
L’avvocato Roberto Sansone di Campobianco, procuratore del Parco delle
Madonie in quel processo commenta: “i cinghiali in Sicilia si
moltiplicano a dismisura a causa del fatto che manchi in questa
regione il loro predatore naturale. Non è possibile invocare a propria
discolpa – in presenza di un fenomeno così noto e ricorrente –
l’ignoranza circa la presenza di questi animali nelle Madonie, infatti
la Corte d’Appello ha correttamente evidenziato la grave negligenza in
cui è incorsa parte appellata nella mancata predisposizione di
adeguati e consoni dispositivi di recinsione e contenimento, imponendo
ad essa l’attribuzione dell’80% della responsabilità del danno
accertato”.
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