Sospensione delle attività formative

Si fa seguito alle contestazioni rivolte al Presidente della Regione Siciliana, che qui si riconfermano, per evidenziare quanto segue.
Il Presidente della Regione, comunicandolo fin da martedì 25 febbraio, ha disposto con effetto 26 febbraio la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado limitatamente allintero territorio provinciale della Città Metropolitana di Palermo da mercoledì 26 febbraio, fino a lunedì 2 marzo 2020, estendendo, altresì, tale provvedimento agli Enti che svolgono corsi in obbligo scolastico.
Tale equivoca formulazione ha creato diverse modalità dellorganizzazione delle scuole e dellutilizzo del personale e, a dir poco, incertezze, disagi e caos negli Enti di formazione professionale, sia quelli che svolgono entrambe le tipologie corsuali, sia quelli che svolgano attività formative. In particolare la situazione di incertezza e di caos si è creata tra gli alunni di corsi di formazione professionale, gran parte dei quali hanno conseguentemente disertato le lezioni la mattina del 26 febbraio 2020.

Conseguentemente gli Enti di formazione professionale, anche in accordo con gli alunni restanti, non hanno potuto far altro che uniformarsi ed attenersi alle disposizioni del Presidente della Regione, come risulta dalla documentazione allegata che evidenzia la situazione venutasi a creare.
Successivamente, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto pubblicato il 4 marzo 2020, chiaramente leggibile, ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e le attività di corsi di formazione da mercoledì 4 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020. Conseguentemente gli Enti di formazione professionale in Sicilia, sostanzialmente per effetto dei due distinti provvedimenti sopra evidenziati, hanno sospeso lattività da mercoledì 26 febbraio a venerdì 3 aprile 2020.


Stante che le attività corsuali vengono retribuite dallUnione Europea a UCS per ciascuna ora effettivamente realizzata, a seguito dei due suddetti provvedimenti, questo Ente nazionale di cui alla legge 40/87, gli Enti affiliati e quelli restanti devono coprire con propri fondi i costi sopra indicati.
Conclusivamente si evidenzia l’esigenza di garantire provvedimenti economici immediati, connessi al blocco delle attività formative disposte e di provvedere ad immediati provvedimenti di carattere economico finanziari in occasione di eventuali ulteriori provvedimenti che potranno sospendere attività formative e stage aziendali promossi dagli Enti di formazione professionale.
Distinti saluti

Il Presidente
Luciano Luciani

redazione

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