Il nostro territorio nelle ultime settimane è stato sottoposto a piogge continue che hanno accentuato le pessime condizioni in cui versa il manto stradale, provocando delle voragini piene d’acqua.
Per tali motivi, percorrere le strade con la nostra auto o camminare sulle stesse potrebbe determinare spiacevoli incidenti in grado di arrecare danni ai pedoni, ai veicoli ed ai loro rispettivi conducenti.
In questi casi è possibile individuare una responsabilità imputabile alla pubblica amministrazione.
La norma da cui bisogna partire è l’art. 2051 del codice civile che sancisce “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Prima di analizzare il dispositivo legislativo occorre evidenziare il termine “custodia”, in quanto quest’ultima ha un ampio significato che va oltre la semplice detenzione.
In particolare il custode, sia esso il proprietario, sia l’utente, sia pure il terzo che nessun utile ne ritragga, ha l’obbligo che la cosa per il suo stato di costituzione, di manutenzione, e simili non arrechi danno.
Altro termine che bisogna specificare è quello di “caso fortuito”, con il quale inizialmente si intendeva una forza incognita mentre oggi viene indentificato come ogni evento che vada oltre la previsione secondo le speciali circostanze di tempo, di luogo ecc. pertanto non determinabile a priori.
Ritornando alla premessa iniziale e collegandola con la norma di legge citata occorre fare un esempio illustrativo prendendo come esempio una strada che attraversa il nostro Comune.
L’ente pubblico in caso di incidenti sarà responsabile se questi sono dovuti al mancato controllo e vigilanza del manto stradale, in quanto compito istituzionale del Comune è quello di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell’art. 14 del Codice della strada.
A tal proposito, di recente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 11802/2016 si è espressa statuendo che “nell’ipotesi di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti a omesso o insufficiente manutenzione, il proprietario risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c. in ragione del particolare rapporto con la cosa e dai poteri di effettivo controllo su di essa”.
Avv. Giuseppe Di Gangi
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