Riceviamo dal segretario del circolo Pd di Cefalù Daniele Tumminello, una nota del Sindaco Rosario Lapunzina inviata in data di ieri.

Cefalù,1 agosto 2017
Alla Ditta Sorgenti Presidiana s.r.l.
A S. E. il Prefetto di PALERMO
All’ATI di PALERMO

Al Presidente della Regione Siciliana

All’ On.le Assessore Regionale Energia
Al Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti Regione Siciliana
E p.c. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese
Al Comandante della Compagnia Carabinieri CEFALU’

Al Commissario di Pubblica Sicurezza CEFALU’

Oggetto: Titolarità del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) – Liquidazione corrispettivi – Sospensione produzione acqua potabile.

Nel riscontrare la nota prot. 49/17 di data odierna, lo scrivente si trova ancora una volta costretto a smentire le infondate considerazioni attraverso cui codesta Società, in via unilaterale e mossa esclusivamente dal proprio interesse, ritiene di poter individuare in questo Ente il gestore del Servizio Idrico integrato, ignorando gli inconfutabili elementi di carattere giuridico che necessita, a tal fine, ribadire:

La gestione del S.I.I. da parte dei singoli comuni, e quindi anche da parte del Comune di Cefalù, non è ammessa (ergo, è vietata) dalla Legge. In particolare, la Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 19, già nel testo pubblicato sulla GURS 34 del 21 agosto 2015, aveva ammesso ad autonoma gestione i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, i comuni delle isole minori ed i comuni di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, ovverosia quelli che mai avevano ceduto ( e non è questo il caso di Cefalù) gli impianti al gestore unico di ambito. La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 93/2017 del 7 marzo 2017, ha ulteriormente ristretto la possibilità di deroga alla gestione unica di ambito, per come è ben chiarito dalla Circolare dell’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, prot. 4586/GAB del 18/5/2017, recante “Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia – L.R. 11/8/2015 n.19 – Sentenza della Corte Costituzionale n.93 del 4/5/2017 – Adempimenti delle Assemblee Territoriali Idriche – Atto di indirizzo” ( http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/ docs/146879957.PDF).

E’ di lapalissiana evidenza come, nel quadro giuridico esistente, il Comune non abbia alcun titolo né a gestire il servizio né ad affidarne la gestione a terzi, se non attraverso quei provvedimenti extra ordinem, cui lo scrivente aveva fatto ricorso e che sono stati caducati dal Giudice amministrativo. Invero, l’unico soggetto a ciò titolato è l’Assemblea Territoriale Idrica che, ex art. 3 lettera f) della citata L.R. 19/2015, “… affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio”.

Anche laddove fosse, per mera ipotesi, consentito dalla norma, il Comune di Cefalù, trovandosi in stato di dissesto, non potrebbe in ogni caso gestire il servizio idrico. Ciò dovendo, ex art. 243 comma 4 del D.Lvo 267/2000, assicurare il livello di copertura ivi previsto per taluni “servizi a domanda individuale”, limite che non può essere inferiore all’80% per il servizio acquedotto. Senza voler assumere a riferimento il quadro finanziario recentemente reso noto da AMAP, ove si evidenzia, per Cefalù, un livello di copertura del costo di appena il 38,49% (ricavi € 1.806,00 – costi € 4.692,00), è di tutta evidenza come il servizio idrico, in un quadro di gestione limitata al nostro singolo Comune, sia ben lontano dall’assicurare il livello di copertura richiesto dall’art. 243 del TUEL. Ciò, anche per l’impossibilità di operare aumenti alla tariffa del servizio, per legge stabilita a livello di ambito, potendosi, a solo titolo esemplificativo, immaginare che, in base ai calcoli diffusi da AMAP, solo una tariffa doppia rispetto all’attuale potrebbe assicurare il livello di copertura richiesto dalla Legge.

E’, pertanto, la gestione unica nell’ambito (l’unica resa possibile dall’attuale quadro normativo) quella che consente di distribuire in un territorio vasto le diseconomie che, a causa dei costi di sollevamento e potabilizzazione, esistono nel Comune di Cefalù
L’assunzione diretta di un pubblico servizio necessita in ogni caso di una preventiva deliberazione dell’Organo consiliare, che, nel caso in questione, non risulta sia stata adottata (e, per quanto detto, mai avrebbe potuto essere legittimamente adottata) dal Consiglio comunale di Cefalù. Invero, l’art. 32, legge n. 142/1990, nel testo recepito con modifiche dall’art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 48/1991, stabilisce, sub f), la competenza esclusiva dell’Organo consiliare in merito alla “assunzione diretta di pubblici servizi”, dovendo avere presente che il Comune ha, da tempo, ceduto in ambito la gestione del servizio.

Per le ragioni suesposte, è evidente come il Comune di Cefalù non è, né può essere, il gestore del servizio idrico integrato che, come già specificato, si configura in un complesso di molteplici attività, remunerate dalla tariffa, e non si sostanzia certo in taluni interventi posti in essere, in via di urgenza, nell’intento di evitare danni a cose o persone.

Alla luce di quanto sopra, devono ugualmente rigettarsi le considerazioni con cui codesta Società intende qualificare questo Ente come il soggetto “ comunque” tenuto al pagamento, quale “unico Ente titolato in quanto concedente nel rapporto concessorio”, e nel merito si rinvia alle argomentazioni svolte dal Giudice Monocratico del Tribunale di Termini Imerese, nell’Ordinanza datata 25/07/2017.

Così come si respinge il riferimento ad un “contenuto intimidatorio”, mai utilizzato dallo scrivente, limitatosi, a fronte delle autonome e non assentite decisioni circa i quantitativi di acqua prodotta dall’impianto (che tanto disagio hanno creato e continuano a creare alla Città, rendendo necessaria la miscelazione dell’acqua grezza) e dei ripetuti ultimatum posti in essere da codesta Società, a fare cenno alla essenzialità del servizio di potabilizzazione e a sottolineare gli articoli della convenzione che prevedono i quantitativi da produrre e le clausole in caso di tardato pagamento.

Lo scrivente non può che ribadire la disponibilità, già confermata con nota prot. 22101 del 31/07/2017, a corrispondere, a codesta Società, “la somma di euro 500 mila in anticipazione delle maggiori somme dovute in relazione al periodo autorizzato dall’Assemblea territoriale Idrica, con riserva di rivalsa nei confronti del gestore del SII di ambito”.

A tal fine, precisa che, perdurando l’inadempimento da parte dell’Assemblea Territoriale Idrica, lo scrivente procederà, nell’immediato, a richiedere, ex art. 172 del D.L.vo 152/2006, l’intervento sostitutivo da parte del Presidente della Regione Siciliana.

Codesta Società, che, per quanto si apprende, ha inteso proseguire nel ciclo di potabilizzazione anche oltre le ore 12 del 31 luglio 2017, è tenuta ad assicurare il livello di produzione necessario a soddisfare le esigenze di approvvigionamento, anche in relazione alle ore del giorno in cui detta produzione viene effettuata, comunicando prontamente gli scostamenti di quantità prodotta e della fascia oraria di produzione, rispetto alla situazione precedente, al 31.07. u.s., al fine di consentire l’emissione di eventuali provvedimenti in via d’urgenza.

Così come è tenuta, in base alle determinazioni che riterrà di assumere, a preannunciare, con il dovuto anticipo, di almeno una settimana, il momento in cui dovesse ritenersi costretta ad interrompere la produzione di acqua potabilizzata, affinché lo scrivente possa curare, quale Autorità sanitaria, i conseguenziali adempimenti.

Cefalù, 1 agosto 2017 Il Sindaco Rosario Lapunzina