“La Naspi va restituita”: ultim’ora brutta sorpresa per i disoccupati | INPS avvia la procedura di recupero

lavoro e naspi- credit pixabay- madonielive.com
Novità interessante per quanto riguarda la NASPI: se sei disoccupato potresti restituirla, ecco cosa sta succedendo
Una delle novità che sta circolando in questi giorni riguarda proprio i disoccupati che dovrebbero restituire la NASPI quando meno se lo aspettano. Circa questo tema che risulta essere sempre delicato ma allo stesso tempo interessante, abbiamo deciso di approfondire il discorso dandovi le informazioni e spiegandovi cosa sta succedendo in quest’ultimo periodo.
Negli anni, infatti, abbiamo assistito ad un forte crollo dell’occupazione in Italia, dovuto ad una serie di motivazione che, pian piano, il Governo Meloni sta cercando di risolvere puntando a garantire maggiore lavoro per tutti dai giovanissimi agli adulti, ma anche una serie di benefici che non vanno mai sottovalutati.
Per quanto riguarda, invece, la categoria dei disoccupati, questi possono sentirne di più di alcune novità che riguardano la NASPI, ossia quel reddito che viene concesso quando un lavoratore ha subito un licenziamento.
Andiamo a vedere le ultime novità riguardanti tale argomento, proprio per capire qualcosa in più circa la restituzione della Naspi ma soprattutto in quali casi essa deve avvenire.
NASPI, puoi restituirla: ecco in quali casi, tutti i dettagli
Negli ultimi tempi si è analizzata una situazione davvero interessante che riguarda il tema della NASPI, ci sono stati dei casi specifici in cui l’attività imprenditoriale diviene impossibile, come è avvenuto per il COVID 19, proprio per l’anticipazione della Naspi, la restituzione non è integrale, ma è proporzionale alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall’indennità.
Il giorno 20 maggio, infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 90/2024 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 per una parte dell’articolo che vi alleghiamo proprio qui: “nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata”.

Cosa cambia per il percettore dell’anticipazione
Si afferma che se il percettore dell’anticipazione si trova impossibilitato per circostanze a lui esterne, come per il caso Covid, di proseguire l’attività imprenditoriale, va riproporzionato l’obbligo restitutorio in misura corrispondente alla durata del rapporto che risulta indebita e priva di causa.
La Corte, inoltre, ha ribadito che non rileva il rischio d’impresa che grava sul lavoratore che vuole percepire per intero l’anticipazione dell’intera NASpI spettante all’erogazione periodica. Anche questo non preclude l’anticipazione della NASPI al periodo al quale si riferisce.