Attualità

Prevenzione incendi, l’ordinanza del Sindaco con i divieti a Cefalù

Il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello, nell’ambito delle iniziative legate alla prevenzione degli incendi, ha emanato un’apposita ordinanza che potete leggere da qui, che fa divieto di accendere fuochi dal 15 maggio al 31 ottobre 2025.

L’ordinanza, la 21 del 2025, prevede che, solo dal 15 Maggio al 14 Giugno 2025, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio (Lascari), è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:

– la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 8,00

– dall’accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;

– possono essere destinati alla combustione all’aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture:

– è comunque sempre vietata l’accensione di fuochi in presenza di alte temperature e/o
presenza di vento.

Entro il termine del 15 giugno 2025, tutti i proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo, godono di terreni ricadenti all’interno del territorio comunale, dovranno provvedere al taglio delle siepi vive, alla pulitura ed eliminazione delle sterpaglie, erbacce, rami e vegetazione secca in genere, in prossimità di fabbricati, strade e/o stradelle private o realizzare lungo tutti i confini del fondo una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a metri lineari 10, con esclusione delle zone di pertinenza degli Enti pubblici proprietari delle strade che si dovranno fare carico della pulitura delle aree di competenza.

I proprietari dei fondi dovranno, altresì, provvedere alla potatura degli alberi ricadenti nel terreno di loro pertinenza, per impedire che i rami si riversino sulla pubblica strada arrecando nocumento alla sicurezza della circolazione e alla incolumità pubblica.

Detti proprietari saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone o cose.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate, dai cigli delle strade e dalla fascia parafuoco e depositati, all’interno della proprietà ad una distanza di sicurezza non inferiore a metri 20 (venti) da dette aree.

È fatto obbligo del mantenimento delle condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

redazione

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