Il TAR Piemonte ha recentemente emesso una sentenza che annulla parzialmente la Delibera n. 21 del 2023 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).La Delibera in questione introduceva l’obbligatorietà del tentativo di Conciliazione per i passeggeri che richiedono una compensazione pecuniaria, aiutandoli a non affrontare costose cause giudiziarie e a ottenere “giustizia” in tempi notevolmente più ragionevoli rispetto ad una costosa e lunga controversia giudiziaria.
In contrapposizione il Regolamento della Comunità Europea n.261 del 2024 ha stabilito che la Compensazione Pecuniaria deve invece avvenite automaticamente al verificarsi dei disservizi subiti dall’utente, come ritardi, cancellazioni di voli o il negato imbarco (overbooking).Inoltre, detto Regolamento Comunitario, chiarisce che la compensazione pecuniaria è un indennizzo che spetta al passeggero e tale compensazione viene stabilita in maniera fissa in base alla distanza chilometrica del volo che ha subito il disservizio, (250 euro per voli fino a 1.500km, 400 euro per voli da 1.500km a 3.500km, 600 euro per voli superiori a 3.500km e comunque intercontinentali) e quindi, spettando tali somme in automatico, non c’è alcun margine di conciliazione.
Quindi, in maniera del tutto teorica, le compagnie aeree o di trasporti in genere, dovrebbero automaticamente riconoscere il rimborso pecuniario, senza necessità, per il consumatore, di dover accedere al tentativo di conciliazione, o peggio trascinare in giudizio la compagnia di trasporti che è risultata inadempiente, per come recita il Regolamento Europeo 261/2004.In realtà, visto che diverse Compagnie di trasporti, sia nazionali che estere, continuano a non riconoscere automaticamente detto indennizzo, il cittadino è di fatto obbligato ad accedere alla Conciliazione.Strumento, questo, che aiuta i consumatori a non affrontare costose cause giudiziarie e ad ottenere “giustizia” in tempi notevolmente più ragionevoli rispetto ad una costosa e lunga controversia giudiziaria.
La sentenza del TAR Piemonte rafforza i diritti dei passeggeri, promuovendo un iter semplificato per ottenere rimborsi e risarcimenti, in linea con gli standard europei, ma fino a quando le Compagnie di Trasporti non riconosceranno questo automatismo le Associazioni dei Consumatori sono a loro “disposizione” nel far valere un loro diritto.
Per tutto quanto sopra esposto
Vi invitiamo ad attivare gli uffici di vostra competenza affinchè possano vigilare sulla corretta esecuzione, nel rispetto del Regolamento della Comunità Europea n.261 del 2024, delle disposizioni in merito ai sopraddetti rimborsi.
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