Società

Gangi,liberalizzazione dell’attività di ottico, il Tar respinge l’istanza proposta da un’ottica locale

La ditta V.a C., con sede a Gangi  nel marzo del 2024, al fine di avviare la propria attività di ottico nel predetto Comune trasmetteva al SUAP Madonie Associato la segnalazione certificata di inizio attività con annessa domanda di autorizzazione per l’esercizio di attività di ottico.

In riscontro a tale richiesta, con apposita nota, il SUAP Madonie Associato (competente all’istruttoria delle relative domande) comunicava la ricevibilità della SCIA presentata dalla ditta V.a.C.

Al fine di opporsi all’apertura dell’attività di ottico della Ditta V. a C., l’ottica F.snc, già operante nel Comune di Gangi, con apposite istanze, diffidava il Comune di Gangi e il SUAP ad adottare provvedimenti volti ad inibire o, comunque, a vietare la prosecuzione dell’attività di ottico da parte della V.a C.

A fronte del mancato riscontro delle predette diffide l’ottica F. snc, proponeva un ricorso giurisdizionale  innanzi al TAR-Palermo, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gangi e dal SUAP su tali istanze, nonché l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari, degli “atti di assenso”(le comunicazioni di ricevibilità) del SUAP relativi alla SCIA presentata dalla Ditta Individuale “V.aC.” e della presunta “autorizzazione per l’apertura di una terza attività di ottica rilasciata dal Comune di Gangi”.

Al fine di resistere si costituiva in giudizio il Comune di Gangi in persona del Sindaco Giuseppe Ferrarello, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, il quale, nell’interesse dell’Ente eccepiva l’irricevibilità e/o l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso; inoltre si costituiva altresì l’ottica V.a.C., con il patrocinio dell’Avvocato Gandolfo Blando.

Nel corso del processo, l’Avv. Rubino, con apposita memoria, eccepiva in giudizio come gli assunti di controparte, inerenti l’asserito illegittimo rilascio da parte del Comune di Gangi dell’autorizzazione volta all’apertura di una terza attività di ottica, avrebbero dovuto considerarsi manifestatamente infondati, alla luce del fatto che il predetto Comune non aveva mai rilasciato alcuna autorizzazione, non essendo questa necessaria per l’esercizio dell’attività di ottico, sulla base alla normativa allora applicabile.  

Ed infatti, a tal riguardo, l’Avv. Rubino rilevava in giudizio come l’art. 92 della L.R. n. 3/2024 – nell’abrogare l’art. 1 della legge regionale n. 12/2004 – ha previsto una liberalizzazione dell’attività di ottico, eliminando qualsivoglia contingentamento. Pertanto, al momento della presentazione della SCIA da parte della ditta V.aC., questa doveva considerarsi sufficiente per l’avvio dell’attività, non dovendosi rilasciare, dunque, nessuna autorizzazione per l’esercizio dell’attività di ottico.

Infine, la difesa del Comune di Gangi rilevava come la domanda cautelare proposta dalla ditta ricorrente avrebbe dovuto considerarsi infondata e, comunque, che si sarebbe dovuta considerare prevalente l’interesse dell’attività che aveva aperto.

Ebbene, con ordinanza del 03.07.2024, condividendo le tesi difensive sostenute dall’Avv. Rubino e dall’Avv. Gandolfo, il TAR-Palermo ha ritenuto che il ricorso proposto dalla ditta ricorrente non appare assistito da evidenti profili di fondatezza, tenuto conto che al tempo della presentazione della SCIA da parte della ditta V.aC., la normativa, allora in vigore, aveva liberalizzato l’attività oggetto di segnalazione ed eliminato il contingente numerico legato al rapporto negozi/abitanti.

Pertanto, non ritendo sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora l’adito Giudice ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’ottica ricorrente ed ha altresì condannato tale ottica alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Gangi e dell’ottica V.a.C.

Ed allora, per l’effetto di tale pronuncia l’ottica V.a.C. potrà continuare l’esercizio della propria attività.

redazione

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