Fino a non troppi anni fa l’ipotesi di divorziare non veniva nemmeno presa in considerazione: anche quando l’istituto del divorzio fu finalmente approvato dalla legge, erano molti i freni legati al fatto che sciogliere il matrimonio non era considerato socialmente accettabile. La burocrazia non aiutava, i procedimenti per ottenere il divorzio erano lunghi e macchinosi e questo spesso scoraggiava in partenza. Tuttora molte persone sono intimorite dall’idea di avviare una causa in tribunale, ma la realtà dei fatti è molto cambiata rispetto a un tempo: oggi la giurisprudenza ha snellito in maniera significativa le procedure per divorziare, che possono essere addirittura molto brevi nel caso in cui i due coniugi si trovino d’accordo sulle condizioni del divorzio. In questo articolo presentiamo tutte le opzioni a disposizione di una coppia che desideri divorziare, a partire dalle soluzioni più semplici che non prevedono l’intervento del tribunale.

Quando si può fare richiesta di divorzio?

La premessa fondamentale è che la separazione è il presupposto del divorzio. Anche se si volesse sciogliere il matrimonio passando direttamente al divorzio senza separarsi, non sarebbe possibile perché la legge non lo consente. Con la legge n. 55/2015 si applica la norma per cui si può fare richiesta di divorzio se sono passati minimo sei mesi dalla separazione consensuale o un anno dalla separazione giudiziale.

Divorziare senza andare in tribunale: il divorzio congiunto

Il divorzio congiunto permette ai coniugi di sciogliere il matrimonio in maniera totalmente consensuale. Ciò significa che la coppia potrà accordarsi in autonomia riguardo le condizioni del divorzio (mantenimento, assegnazione della casa coniugale, gestione dei figli ecc.) senza l’intervento mediatore del tribunale. Le opzioni a disposizione per il divorzio congiunto sono due: la negoziazione assistita e la dichiarazione in Comune davanti al sindaco.

La negoziazione assistita

A introdurre la procedura consensuale di divorzio attraverso negoziazione assistita è stata la legge n. 162/2014, in virtù di una doppia esigenza: dare alle coppie una soluzione alternativa al tribunale per divorziare e alleggerire il carico di lavoro dei tribunali stessi. La negoziazione assistita può essere adottata in tutti i casi, come chiarisce l’articolo 6 della legge.

È prevista la partecipazione di un avvocato per ciascun coniuge. Quando è trascorso il tempo necessario previsto dalla legge, uno dei due coniugi può incaricare il proprio avvocato di redigere una lettera all’altro coniuge con l’invito a stipulare la convenzione. La convenzione è un contratto che disciplina tutti gli aspetti della negoziazione: quante volte ci si incontrerà, dove, quando e via dicendo. Quando l’altro coniuge aderisce alla convenzione, si avviano dunque le negoziazioni così come sono state illustrate nel contratto stesso. La negoziazione ha come obiettivo finale il raggiungimento di un accordo riguardo le condizioni del divorzio, sia per quanto riguarda gli aspetti personali che per quanto riguarda quelli patrimoniali. Il principale compito degli avvocati è per lo più di sostegno, per far sì che si stipulino accordi leali e rispettosi delle parti (e soprattutto dei figli minori, se presenti).

Quando la coppia raggiunge l’accordo sulle condizioni del divorzio, si prepara un documento scritto che viene sottoscritto dalle parti e dagli avvocati. Questo viene poi depositato presso l’Ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale per ottenere l’autorizzazione alla trascrizione del divorzio, generalmente si tratta di una procedura formale che si risolve con esito positivo.

La dichiarazione in Comune

La dichiarazione in Comune davanti al sindaco è un’altra soluzione per divorziare senza passare dal tribunale ed è di gran lunga la più semplice, dato che non richiede nemmeno la partecipazione di un avvocato. È pur vero, però, che non tutte le coppie hanno la possibilità di divorziare in questo modo o lo ritengono opportuno; la procedura non è consentita in presenza di figli minori o maggiorenni con handicap grave o economicamente non autosufficienti. Un altro aspetto da non sottovalutare è che questo tipo di accordo non consente di disciplinare i rapporti patrimoniali, che rappresentano un argomento centrale negli accordi di divorzio. La procedura è estremamente rapida, basta fornire le dichiarazioni al sindaco e presentarsi al suo cospetto per la conferma dell’accordo.

Il divorzio giudiziale

Il percorso giudiziale diventa necessario nel momento in cui i due coniugi non riescono a trovare un punto d’incontro riguardo le condizioni del divorzio. Il procedimento viene avviato da uno dei due coniugi, che incarica l’avvocato di depositare in tribunale la domanda di divorzio contenente i fatti e gli elementi di diritto alla base della richiesta, oltre agli appositi documenti (certificato di residenza, stato di famiglia, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, certificato di matrimonio e sentenza di separazione). Dato che la domanda di divorzio è il documento dal quale in tribunale si partirà per prendere perlomeno i provvedimenti provvisori e urgenti, si capisce quanto sia importante il supporto di una figura esperta: per questo è consigliabile consultarne diverse per valutarne l’affidabilità (alcuni avvocati matrimonialisti effettuano consulenze legali anche da remoto, come questo studio legale di Roma). L’altro coniuge, una volta ricevuta la notifica del ricorso, potrà preparare una memoria difensiva insieme al proprio avvocato per “rispondere” all’altra parte. Il procedimento giudiziario si articola in una fase presidenziale, nella quale vengono adottati i provvedimenti provvisori e urgenti (gestione dei figli, assegno di mantenimento ecc.), e una fase istruttoria, dove si svolgono indagini eventualmente anche molto approfondite fino ad arrivare alla sentenza di divorzio. Il tutto può durare anche diversi anni, dato che il giudice può predisporre accertamenti fiscali per la valutazione del patrimonio dei coniugi o ascoltare dei testimoni, anche i figli minori se hanno compiuto dodici anni.