Attualità

Il TAR dichiara inammissibile la richiesta di sospensione del calendario venatorio presentata da associazioni ambientaliste

Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. di Palermo, il W.W.F., la Lega Ambiente Sicilia e altre associazioni per la protezione dell’ambiente, impugnavano il decreto emanato dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, tramite il quale veniva approvato il calendario venatorio per gli anni 2022/2023.

In particolar modo, con il ricorso in parola, le Associazioni chiedevano al Giudice Amministrativo, oltre all’annullamento, anche la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Pertanto, tramite l’ordinanza n. 467/2022, il T.A.R. Palermo si esprimeva sulla richiesta di sospensione degli effetti del succitato decreto, accogliendo in parte la domanda cautelare presentata dalle Associazioni Ambientaliste.

Tuttavia, secondo le Associazioni ricorrenti l’Assessorato Regionale non avrebbe dato seguito a quanto deciso tramite ordinanza dal T.A.R. di Palermo, ma al contrario, con l’emanazione di una successiva nota dirigenziale, l’Assessorato, sempre secondo quanto sostenuto dalle succitate Associazioni, avrebbe cercato di aggirare gli obblighi derivanti dalla succitata pronuncia del T.A.R.

Per tale motivo, il W.W.F. e le altre Associazioni ricorrenti, hanno richiesto al Presiedente del T.A.R. di Palermo di disporre, tramite decreto monocratico ai sensi dell’art. 56 c.p.a., l’immediata sospensione della succitata nota dirigenziale successivamente emanata dall’Assessorato Regionale.

L’Unione Associazioni Venatorie Siciliane (Un.A.Ve.S.), costituitasi nel giudizio in parola con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, deduceva l’inammissibilità dell’istanza proposta dalle Associazioni ricorrenti tramite la sopraccitata istanza di misure cautelari monocratiche.

In particolare gli Avv.ti Rubino e Valenza, tramite memoria difensiva, affermavano l’inammissibilità di un’istanza cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., volta ad ottenere l’esecuzione di quanto disposto dalla sopraccitata ordinanza collegiale.

Infine, il Presidente della Terza Sezione del T.A.R. di Palermo, ha condiviso le argomentazioni sostenute da UNAVES, rappresentata dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, e dall’Associazione Liberi Cacciatori Siciliani, difesa dall’Avv. Alfio Barbagallo e pertanto, tramite Decreto pubblicato in data 31.08.2022, ha dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 56 c.p.a. presentata dalle Associazioni ricorrenti.

Per effetto di tale Decreto, non verrà sospesa l’efficacia di quanto disposto dall’Assessorato Regionale con la nota dirigenziale del 26.08.2022.

redazione

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