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In Dichiarazione dei Redditi, il 2‰ alle associazioni culturali

Con la dichiarazione dei redditi 2021, tra le varie novità che prendono il via c’è anche la possibilità di destinare il 2 per mille delle imposte alle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’obiettivo è di sostenere quelle che hanno subito una notevole riduzione degli introiti per via delle sospensioni di attività in presenza di pubblico derivanti dalle restrizioni imposte dal Governo nel corso della pandemia da Covid-19. La misura è stata prevista dall’articolo 97-bis del cosiddetto Decreto Agosto e a definire destinatari, requisiti e modalità di accesso alla misura è il Dpcm del 16 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126/2021. A poter beneficiare del 2 per mille sono le associazioni senza scopo di lucro identificate nel libro I del codice civile .

Come destinare il due per mille

La scelta di destinare il 2 per mille dell’IRPEF in favore di una delle associazioni culturali ammesse al riparto può essere effettuata da ogni contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione Unica, nel modello 730, o nel modello Redditi PF ed indicando il codice fiscale dell’associazione destinataria (una sola). Sempre in fase di dichiarazione dei redditi, oltre alla destinazione del due per mille alle associazioni culturali senza scopo di lucro, il contribuente può inoltre scegliere di destinare le seguenti quote dell’IRPEF.

Riparto del due per mille

Una volta ricevute tutte le dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) i dati occorrenti a determinare gli importi delle somme spettanti ai soggetti beneficiari. L’importo verrà poi erogato loro dal Ministero della Cultura, che provvederà altresì a pubblicare gli elenchi dei soggetti ai quali il contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo. L’importo non potrà essere inferiore a 12 euro (nel qual caso verrà ripartito) e non può superare il limite di spesa stabilito all’articolo 97-bis del Dl n. 104/2020. Quindi anche nel caso in cui le somme risultanti risultino superiori al tetto di spesa annuale, gli importi spettanti verranno proporzionalmente ridotti.

redazione

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