Nell’ottobre 2002, il Signor S.G di Lucca Sicula decideva di acquistare da Poste Italiane alcuni buoni fruttiferi del valore di Euro 11.500,00 rimborsabili dopo il settimo anno dalla sottoscrizione.
Tuttavia, nel dicembre 2019, il Signor S.G. si vedeva negare da Poste Italiane il pagamento dei buoni fruttiferi postali sottoscritti in quanto il proprio diritto ad ottenere il rimborso dei titoli finanziari in questione si sarebbe prescritto essendo decorsi dieci anni dalla loro data di scadenza (ottobre 2009).
Così, il Signor S.G., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Alessio Costa, presentava ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario per vedersi riconosciuto il proprio diritto ad ottenere il rimborso delle somme investite oltre gli interessi.
In particolare, gli Avv.ti Girolamo Rubino e Alessio Costa, evidenziavano dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario che il termine iniziale da cui decorrevano i dieci anni per la prescrizione non coincideva con il giorno della scadenza del titolo, ma andava individuato nell’ultimo giorno dell’anno solare della scadenza del titolo. Nel caso di specie, i buoni fruttiferi postali sottoscritti dal Signor S.G. nell’ottobre 2002 risultavano scaduti il 31 dicembre 2009, sicché il diritto a chiederne il rimborso si sarebbe prescritto il 31 dicembre 2019. Pertanto, alla data della richiesta di rimborso, non si era ancora prescritto il diritto del Signor S.G. ad ottenere da Poste Italiane il pagamento delle somme investite oltre agli interessi maturati.
Con decisione del 9 aprile 2021, l’Arbitro Bancario Finanziario di Palermo, in accoglimento delle argomentazioni difensive degli Avv. Girolamo Rubino e Alessio Costa, ha condannato Poste Italiane spa al pagamento in favore del Signor S.G. di Lucca Sicula dei Buoni Fruttiferi Postali presuntivamente prescritti oltre alle spese della procedura.
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