È stata emanata ordinanza n. 17 del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che prevede un alleggerimento delle misure restrittive. Il Sindaco di Campofelice Michela Taravella scrive:
Mi preme evidenziare che:
È CONSENTITO esercitare ATTIVITÀ MOTORIA all’aperto, nei pressi della propria abitazione;
È CONSENTITO alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l’assistenza di un accompagnatore,in caso di necessità, compiere una USCITA GIORNALIERA di breve durata e in prossimità della propria abitazione.
È CONSENTITO COLTIVARE ORTI E TERRENI AGRICOLI, anche da parte di privati cittadini, non imprenditori agricoli, sia per soddisfare le necessità alimentari, sia per garantire la manutenzione dei terreni al fine di prevenire il rischio di incendi, con l’approssimarsi della stagione estiva.
A tal fine, mi preme sottolineare, come già anticipato in questi giorni ai tanti cittadini che ne hanno fatto richiesta, che, per espressa disposizione del Presidente della Regione Siciliana, contenuta in apposita ordinanza (ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2 del 26 febbraio 2020), per la gestione dell’emergenza Covid 19, si è esplicitamente richiesto ai Sindaci di non intervenire con autonome ordinanze, al fine di garantire uniformità nella regolamentazione in tutto il territorio regionale e di raccordarsi in ogni caso con il governo regionale, per il tramite dell’Anci o della Protezione civile regionale.
In caso contrario le ordinanze, possono essere dichiarate inefficaci.
Sul punto, insieme a numerosi Sindaci della Regione,anche per il tramite di AnciSicilia, nei giorni scorsi, avevamo sottoposto la questione al Presidente Musumeci ed alla Giunta regionale che, condividendo le ragioni dell’intervento, avevano preannunciato, come di rito, uno specifico provvedimento regionale.
Ed in effetti, verificatene le condizioni di ammissibilità per ragioni di sicurezza, è stata inserita nella ordinanza del Presidente della Regione appena pubblicata anche la possibilità di coltivare i terreni agricoli da parte di soggetti non imprenditori agricoli (essendo invece già ampiamente consentita la conduzione dei terreni ad imprenditori agricoli e coltivatori diretti).
Ecco perché non era stata emessa una apposita ordinanza sindacale sull’argomento, che, al contrario, è da ritenere inefficace.
Per le attività di conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali, l’uscita nell’ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l’interessato, è consentita una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all’uopo delegato.
È, altresì, autorizzata l’attività di MANUTENZIONE DI AREE VERDI E NATURALI , PUBBLICHE E PRIVATE.
Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei GIORNI FERIALI.
Per il resto:
È CONSENTITA l’attività di MANUTENZIONE, di MONTAGGIO e di ALLESTIMENTO degli STABILIMENTI BALNEARI, nonché la PULIZIA della SPIAGGIA di pertinenza.
L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori.
È disposta la CHIUSURA al pubblico di tutti gli esercizi commerciali (attualmente autorizzati ad operare nei giorni feriali) nei GIORNI DOMENICALI e del 25 APRILE e del 1° MAGGIO. È fatta eccezione per le farmacie di turno e per le edicole.
È CONSENTITO nelle superiori giornate domenicali e festive il SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.