Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Al Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Alla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali INPS

Al Dirigente Generale del Dipartimento del Lavoro, dell’Impiego,
dei Servizi e delle Attività formative della Regione Siciliana

Oggetto: inadeguata risposta agli Enti di formazione con l’art.22 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18. Richiesta di adeguati provvedimenti da assumere.

L’Istituto Italiano Fernando Santi, Ente nazionale di cui alla legge 40/87, avente sede legale in Sicilia, rappresenta quanto segue.
Con DPCM 4 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020, il Presidente del Consiglio ha disposto la sospensione delle attività didattiche e dei tirocini formativi, a cui l’Istituto scrivente si è uniformato, sospendendo attività di formazione professionale, tirocini formativi in azienda, attività di orientamento e placement, concedendo i congedi, ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta, sino a venerdì 13 marzo 2020.
Successivamente è stato emanato il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, che, relativamente ad alcune disposizioni, decorre a far data dal 23 febbraio 2020.
Con tale decreto, all’art.22, vengono destinate risorse pari a 3.293,2 milioni di euro, assolutamente insufficienti per garantire alla potenziale platea, che comprende milioni di lavoratori possibili del settore privato, i benefici della cassa integrazione in deroga.
Quanto sopra premesso, si chiede che venga tenuto conto, nelle connesse circolari che saranno adottate dall’INPS e dalla Regione Siciliana, di quanto viene evidenziato.
I provvedimenti di sospensione delle attività formative, destinati agli Enti di formazione, che svolgono servizi pubblici delegati dalle Istituzioni nazionali e regionali, riguardano attività compensate ad Unità di Costo Standard (UCS), per ciascuna ora di attività formativa effettivamente realizzata.
Pertanto, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, resteranno a carico degli Enti, non solo le spese di gestione delle attività sospese per effetto delle disposizioni delle autorità pubbliche nazionali e regionali, ma anche quelle relative al personale, sia quello che necessariamente dovrà restare in servizio per adempiere alle incombenze e alle scadenze di carattere formale e sostanziale, sia, possibilmente, il personale posto in cassa integrazione in deroga per quanto non verrà riconosciuto.
Infatti, va precisato che per gli Enti di formazione professionale, che hanno dovuto sospendere le attività formative, alla stessa stregua delle Università e degli Istituti Scolastici dello Stato che garantisce ai dipendenti pubblici i relativi stipendi, è stato previsto all’art.22 un Fondo pari a 3.293,2 milioni di euro, ed un eventuale altro Fondo per il reddito di ultima istanza. Tali Fondi non copriranno le somme necessarie per coprire il personale degli Enti di formazione posto in cassa integrazione in deroga e quello di possibili milioni di lavoratori del settore privato dipendenti di imprese economiche o sociali.
La questione, forse ancor più grave, è che non è stato previsto nessun accordo o intesa che garantisca ai datori di lavoro, nel caso di sospensione dei lavoratori che occupano fino a 5 dipendenti, che chiedono per i loro lavoratori la cassa integrazione in deroga, che le ore di impegno non lavorativo in dipendenza della sospensione per richiesta di cassa integrazione in deroga, non dovranno essere retribuite, da parte dei datori di lavori medesimi nel caso di mancato accoglimento dei benefici della cassa integrazione in deroga.


Stante una giurisprudenza altalenante in materia, le aspettative riposte dai lavoratori a seguito degli annunci che hanno preceduto il Decreto Legge n. 18 e la sua equivoca formulazione, molti lavoratori si rifiutano di firmare qualsiasi accordo con i loro datori di lavoro.
Tali rilevanti questioni debbono essere chiarite dal Ministero del Lavoro, dall’INPS e dalle Regioni nella considerazione che, se le Istituzioni nazionali e regionali obbligano alla sospensione delle attività di impresa economica o sociale (Scuole private, Enti di formazione), se ne debbono poi fare carico, come avviene per i dipendenti pubblici che svolgono analoghe attività.
Si chiede pertanto che con le Circolari di prossima emanazione e con i successivi provvedimenti di legge, alcuni dei quali annunciati e in elaborazione, sia data priorità nel riconoscere i costi di tale personale e possibilmente di tutte o parte delle spese di gestione di cui debbono farsi carico gli Enti di formazione, durante i periodi di inattività forzata.
Conseguentemente gli Enti, quantomeno quale provvedimento iniziale, prima di avviare ulteriori contenziosi, non acquisendo nessun beneficio concreto, saranno necessitati a rinunciare alla richiesta di cassa integrazione in deroga e far rientrare in servizio i lavoratori con effetto lunedì 6 aprile 2020 per conseguire idonee risorse finanziare.
Distinti saluti

Il Presidente
Luciano Luciani