In ottemperanza a quanto prescritto con DPCM del 4 marzo 2020, tutti gli esercizi pubblici sono tenuti a impedire situazioni di affollamento che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, stabilita dall’allegato 1, lettera d), del Decreto.
Ai fini dell’osservanza di tale norma – conclude – i gestori sono invitati a limitare l’accesso, in ragione degli spazi e dei posti a sedere disponibili negli esercizi medesimi.
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