IL TAR SICILIA CONDANNA L’INPS

La Società C. s.r.l, opera nel settore degli appalti pubblici di lavori; la detta Società era risultata aggiudicataria dell’appalto, indetto dalla Provincia Regionale di Palermo, avente ad oggetto i lavori di sbancamento del corpo stradale presso la strada intercomunale n.6 “Di Archi Romani”: B° Archi Romani – B° Valle Petrusa   (Petralia Soprana), nonchè era risultata aggiudicataria anche dell’appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della Strada Provinciale n° 62 “Di Case Verdi”: B° Maggiore sotto Case Verdi – Fiume Salso, indetto dalla medesima Amministrazione.

La Provincia Regionale di Palermo aveva sospeso sia i lavori di sbancamento del corpo stradale presso la Strada Intercomunale n. 6 “Di Archi Romani” , sia i lavori preparatori alla manutenzione straordinaria della Strada Provinciale n° 62 “Di Case Verdi”, in ragione delle avverse condizioni climatiche che non  consentivano di “effettuare in assoluta sicurezza” i lavori in questione.

La forte contrazione delle commesse, ulteriormente aggravata dalla sospensione dei lavori, costringeva la Società a richiedere all’INPS l’accesso alla cassa integrazione, al fine di scongiurare il licenziamento del personale; più nel dettaglio, C. S.r.l. presentava tre richieste di integrazione salariale per n. 8 lavori, motivate sulla base della sospensione dei lavori e della momentanea carenza di ordini e commesse.

L’INPS (Sede 550 Palermo)esitava negativamente le tre richieste di integrazione salariale presentate dalla Società, senza tuttavia fornire alcuna spiegazione delle ragioni del rigetto.

La Società dunque, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, ha impugnato -previa sospensione- il sopra citato provvedimento di diniego innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo.

In primo luogo la Società ha lamentato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90, l’insanabile vizio motivazionale del provvedimento di diniego, che non indicava in alcun modo le ragioni sottese al rigetto.

La medesima società, richiamando innumerevoli precedenti dei T.A.R e del Consiglio di Stato, ha lamentato la violazione dell’art. 1, comma 1, lett. a),  L. n. 164/1975, che prevede l’effettuazione di interventi di integrazione salariale in relazione a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai, quali le condizioni climatiche avverse.

Il T.A.R. Sicilia – Palermo, con ordinanza cautelare, (confermata dal C.G.A.), ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato dalla Società;

Successivamente lo stesso T.A.R. Palermo, condividendo le tesi difensive dell’Avv. Rubino, nel merito ha accolto il ricorso ed ha disposto l’annullamento del provvedimento di diniego delle tre richieste di cassa di integrazione, condannando altresì l’INPS al pagamento delle spese processuali.

L’INPS sarà dunque tenuta, in osservanza della L. N. 164/1975, a concedere alla Società le integrazioni salariali in precedenza richieste.

redazione

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