Carnevale Termitano Sicuro: ordinanza del sindaco Giunta di divieto di vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, di bombolette spray schiuma carnevale, petardi di ogni genere, mazze e manganelli dal 24 febbraio al 5 marzo 2019

Previste sanzioni da 25 a 500 euro

Al fine di consentire ai numerosi visitatori, in particolare a tutela delle famiglie con bambini, si è ritenuto, così come per lo scorso anno, di emettere apposita ordinanza sindacale (riportata di seguito).
La Polizia Municipale, unitamente alle altre Forze dell’Ordine, effettueranno attente e preventive verifiche direttamente presso i rivenditori al fine di accertare il rispetto di quanto disposto. 

L’ordinanza

 CONSIDERATO che nelle giornate dal 24 febbraio al 5 marzo p.v. si svolgeranno le manifestazioni del Carnevale Termitano, la cui organizzazione è stata affidata all’Associazione Turistica Pro Loco Termini Imerese con Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 28.12.2018, pertanto, in conformità a quanto richiesto dalle autorità di Pubblica Sicurezza, per fronteggiare eventuali atti di turbativa e di vandalismo ed a salvaguardia della incolumità e sicurezza collettiva, chiede che il Sindaco emetta ordinanza di cui in oggetto; CONSIDERATO che le manifestazioni del Carnevale, coinvolgono decine di migliaia di spettatori, provenienti dalla intera regione il che impone rafforzare le misure di sicurezza a salvaguardia dell’incolumità delle persone e dell’ordine e sicurezza pubblica; PREMESSO che l’attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai esercizi, in ragione della liberalizzazione dell’esercizio dell’attività commerciale, non trova limitazione o vincoli d’esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materia analoghe a quelle dei pubblici esercizi, che vengono a trovarsi in una situazione di sperequazione quanto a regole sul regime di esercizio; 

CONSIDERATO che le predette attività effettuano la vendita per asporto delle bevande alcoliche, le quali vengono poi consumate dagli acquirenti fuori dagli esercizi commerciali contribuendo ad alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano; 

RITENUTO che l’abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande alcoliche sia integri che pericolosamente frantumati, possano costituire non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree ma contribuisce ad ingenerare una sensazione di degrado urbano;

 VISTO che la vendita e il conseguente utilizzo di bombolette spray schiuma carnevale, petardi di ogni genere e mazze e/o manganelli, possono essere motivo di disordini, nonché di nocumento alla salute delle persone; 

CONSIDERATO altresì che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza e incolumità pubblica;

 RITENUTO che l’ordinanza contingibile e urgente sia l’unico strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno in occasione dell’evento in oggetto. VISTA la circolare n. 0068360 del 12.06.2017 emanata dalla Prefettura di Palermo; VISTO gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. VISTA la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 CITTÀ DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo

 ORDINA per le motivazioni sopra espresse:
 1. nelle giornate del 24 febbraio, 02/03/04 e 5 marzo e in tutto il territorio comunale, in occasione del “Carnevale 2019” il divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, il consumo di suddette bevande sarà consentito esclusivamente in bicchieri di carta o plastica; 

  1. per tutto il periodo, dal 24 febbraio al 5 marzo e in tutto il territorio comunale, il divieto di vendita e il conseguente utilizzo di bombolette spray schiuma carnevale, petardi di ogni genere e mazze e/o manganelli; 

INFORMA CHE La violazione alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.