Lido Poseidon, la sentenza e la replica della difesa


Il Giudice del Tribunale di Termini Imerese – sezione Penale – in composizione monocratica, dott. Claudia Camilleri, nell’udienza di oggi, 12 febbraio 2019 ha emesso il dispositivo della sentenza nella quale dichiara Cimino Giovanni colpevole dei reati allo stesso ascritti sub capo b) – in esso assorbito il reato sub capo e) – sub capo d) – riqualificata detta condotta ai sensi dell’art. 181 comma 1 D.Lgs 42/2004 – e sub capo f) e, ritenuta la continuazione tra gli illeciti predetti, lo condanna alla pena di mesi 11 di arresto ed euro 39.000,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice monocratico ordina la sospensione della esecuzione della pena a Cimino Giovanni, subordinando l’operatività del beneficio alla demolizione dell’opera abusiva. Ordina la demolizione della stessa e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi a spese dell’imputato ove Cimino non provveda spontaneamente.
Sempre il Giudice ordina l’immediato dissequestro e la restituzione all’avente diritto. Ed ancora: assolve Cimino Giovanni dall’imputazione allo stesso ascritta sub cap a) perchè il fatto non costituisce reato e dall’imputazione sub capo c) perchè il fatto non sussiste; assolve i signori Sconzo Vincenzo e Cardullo Maria per non avere commesso il fatto.
Il Giudice Camilleri ha fissato, infine, in 30 giorni il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.
L’avvocato difensore Giovanni Condello scrive:
“Noi come avevamo detto avevamo assoluta consapevolezza di quello che sarebbe stato l’esito di questo processo. Non sono stati ascoltati i testimoni che avevamo richiesto, non hanno tenuto conto dei provvedimenti favorevoli già espressi sulla vicenda dallo stesso tribunale, non hanno voluto aspettare il giudizio della Cassazione sulla ricusazione. E quindi questa è la decisione. Confidiamo sulla decisione della Corte di Cassazione e sul giudizio di appello dove siamo sicuri di sovvertire l’odierno giudizio, rispetto ad un soggetto processato per errore perché estraneo alla condotta e per dirla come nella sentenza del Dottor Stuppia dove le inadempienze della pubblica amministrazione, che potrebbero avere indotto in errore il cittadino, ricadere su quest’ultimo fondandone una propria responsabilità.”

redazione

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