È tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno.
Il canone è dovuto una sola volta, in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv. Anche per il 2019 l’importo è di € 90,00.
Dal 1° gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente, il canone viene addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.
Sono esonerati dal pagamento del canone TV chi ha compiuto 75 anni d’età ed ha un reddito uguale o inferiore ad € 8.000,00. In questo caso non c’è alcun termine per presentare la dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione va presentata ogni anno. I titolari di utenza elettrica residenziale che presentano la dichiarazione sostitutiva in corso d’anno devono considerare che alcune rate di canone TV saranno state già addebitate nelle bollette. In questo caso possono:
· Presentare la dichiarazione sostitutiva e scorporare la quota canone dalle bollette, pagando solo la quota afferente l’energia elettrica;
· Presentare direttamente l’istanza di rimborso utilizzando il modello che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti, nel caso in cui avessero già pagato la bolletta comprensiva della quota canone.
Chi non detiene alcun apparecchio televisivo ma è titolare di utenza elettrica residente, dovrà inviare entro il 31 gennaio di ogni anno la dichiarazione sostitutiva di mancato possesso, affinché abbia efficacia per l’intero anno (la dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento solo per il secondo semestre dello stesso anno; la dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo).
Infine, anche il contribuente ricoverato in casa di riposo, che detiene un apparecchio televisivo, è tenuto al pagamento del canone.
“Per ogni dubbio consiglio di visitare la pagina delle domande più frequenti del sito dell’agenzia delle entrate al seguente link, da cui + possibile scaricare tutta la modulistica necessaria:
https://www.agenziaentrate.gov.it/