Il sindaco di Castelbuono Mario Cicero in data 30 Maggio 2018 ha emanato l’Ordinanza n° 61 che tratta la prevenzione degli incendi.
L’invito per i cittadini, i villeggianti, i possessori di appezzamenti e di case con annessi spazi di terreno, è di rispettare l’ordinanza, in quanto è sinonimo di sicurezza e di igiene del territorio. Alle Forze dell’Ordine è stato dato il giusto compito di controllare il territorio, affinchè venga applicata l’Ordinanza Sindacale.
IL SINDACO
Considerato che il territorio Comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni con conseguenza anche sulla pubblica incolumità a seguito di incendi che possono svilupparsi nel territorio anche a causa della presenza sterpi, fieno, arbusti, erbacce facile esca o strumento di propagazione del fuoco;
Ritenuto necessario, con l’approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo le misure atte a prevenire l’insorgere ed il diffondersi di incendi ed attenuare la recrude-scenza del fenomeno;
Vista la legge 352/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
Vista la L.R. n. 16 del 06/04/1996 modificata e integrata con L. R. n. 14 del14/04/2006;
Vista la Direttiva del Presidente della Regione riguardante la L.R. 6/04/1996, integrata e modificata dalla L.R. 14 aprile 2006, n’ 14;
Visti gli art’ 449 e 650 del C.P.P’;
Visto il D.to L.vo 3 dicembre 2010 n’ 205, che all’art.13 recita:” ..”paglia, sfalci e potature’-nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi…, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l ‘ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati”

ORDINA
A tutti i proprietari e conduttori di terreni ricadenti nel territorio di Castelbuono, ai responsabili di cantieri edili e a tutti i cittadini in transito nelle strade pubbliche:
Art. 1
Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2018 è vietato nei campi, boschi e terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:
– Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
– Usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
– fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio;
– lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione;
– sostare il veicolo a caldo in prossimità di accumuli di materiale soggetto ad infiammazione che possa determinare I’innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata;
– bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico;
– abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive.
Entro il termine perentorio del 15 giugno 2018 i proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali dovranno provvedere alla ripulitura di siepi vive, di stoppie e di rami che si protendono sul ciglio stradale e realizzare appositi viali parafuoco per una fascia di metri 20 dalla strada.

ART. 2
Nel periodo da 15 ottobre 2018 al 15 giugno 2019 dalle ore 5.00 alle ore11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20.00, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione ai orti, giardini e frutteti, alle seguenti condizioni:
– durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza ed è severamente vietato abbandonare I’area fino alla completa estinzione di focolai e braci;
-la combustione deve essere effettuata in cumuli di larghezza non superiore a m.2,00,limitando l’altezza della fiamma ed avendo cura di isolare l’area di bruciamento tramite una fascia libera da residui vegetali;
– possono essere destinati alla combustione al massimo 3 metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti e costituiti esclusivamente’da materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci, potature e ripuliture in loco;
– L’operazione di combustione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento, ad almeno 200 metri dall’abitato, edifici terzi, strade, piantagioni, siepi, materiali infiammabili e zone boscate;
– Dare preventiva comunicazione al Comandi di Polizia Municipale;
– È vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali:
-Gli organi di vigilanza hanno la facoltà di sospendere o di vietare la combustione in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli.

ART. 3
I proprietari di aree agricole non coltivate e di aree urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con aree verdi annesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture commerciali e/o artigianali con annesse aree verdi, dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a proprie spese e cura dei terreni invasi dalla vegetazione mediante eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’igiene e la pubblica incolumità’.
I detentori di serbatoi fissi di gasolio, gpl o di altro combustibile ad uso domestico e non dovranno mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 5 metri, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

ART.4
Gli Enti gestori della viabilità pubblica lungo le strade di rispettiva competenza dovranno provvedere alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione della vegetazione secca prioritariamente sui tratti confinanti con boschi o con le aree suscettibili di propagazione del fuoco a boschi limitrofi.
ART. 5
Fatte salve le sanzioni penali, per le violazioni alla presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ex art.7bis del D.Lgs 267/2000 per un importo da €. 25,00 a €. 500,00.
La Polizia Municipale, la Locale Stazione dei Carabinieri ed il Locale Distaccamento del Corpo Forestale sono incaricati di far eseguire la presente ordinanza.

DISPONE
Che alla presente ordinanza venga data ampia pubblicità anche attraverso la pubblicazione all’albo on-line e sul sito internet del Comune www.comune.Castelbuono.pa.it e mediante l’ affissione di avvisi murali.
La presente ordinanza viene trasmessa:
– Alla Prefettura di Palermo;
– Alla Città Metropolitana di Palermo
– Al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
– Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
– All’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo
– Al Comando della locale Stazione dei Carabinieri
– Al Distaccamento Forestale di Castelbuono.