TERMINI IMERESE – Trasfondere un paziente contro la sua volontà ha conseguenze penali per il medico. Lo ha scoperto a proprie spese il primario dell’Ospedale di Termini Imerese, Giovanni Spinnato, condannato oggi per il reato di “violenza privata” e al pagamento solo a titolo provvisionale di 15.000 euro.

Quando il paziente esprime il suo rifiuto a terapie mediche non obbligatorie (come le trasfusioni di sangue), anche se dovesse trovarsi in pericolo di vita, il medico ha il dovere giuridico di rispettare tale volontà. Dovere non rispettato dal dottor Spinnato che, contro la volontà dichiarata della paziente e disattendendo lo stesso parere del giudice che aveva negato l’autorizzazione a procedere, sottopose nei primi giorni di dicembre del 2010 una giovane di 24 anni a una autentica violenza, trasfondendola coattivamente. Da notare che la giovane, incinta di quattro mesi, aveva perso il bambino che portava in grembo solo il giorno precedente.

La questione in gioco era il valore della persona umana la cui dignità consiste nella libertà di poter vivere e decidere in base alle proprie convinzioni. Tanto più quando, come in questo caso, si tratta di un’espressione della propria libertà religiosa. Infatti, già l’anno scorso la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14158/2017 aveva affermato che il rifiuto alle emotrasfusioni dei Testimoni di Geova non è solo autodeterminazione sanitaria ma è una forma di espressione della propria libertà religiosa.

La sentenza è in piena armonia con il diritto nazionale e internazionale. L’art. 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” (V. Corte Cost. 438/2008; Cass. 23676/2008: Cass.n. 21748/07). E la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha affermato a favore dei Testimoni di Geova: “Il rispetto della dignità e della libertà dell’uomo è l’essenza stessa della Convenzione […]. Perché questa libertà abbia significato, il paziente deve avere il diritto di operare scelte che siano in armonia con i suoi convincimenti e valori, a prescindere da quanto ad altri essi possano parere irrazionali, poco saggi o imprudenti” (Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia, n. 102/02 del 10 giugno 2010).