Domande Concorsi, il TAR dà torto alla Regione Siciliana

Il Dr. A.D. di 43 anni di Cammarata, Assessore Comunale in carica presso il comune di Cammarata, è un lavoratore proveniente dai servizi formativi; la legislazione regionale vigente ha previsto l’istituzione di un elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi, cui attingere per la realizzazione delle attività affidate al Dipartimento Lavoro.
L’Assessore regionale della famiglia ha previsto l’istituzione dell’elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi; in particolare la domanda di inserimento doveva essere indirizzata tramite posta elettronica certificata o per raccomandata a.r. ed altro articolo del decreto istitutivo prevedeva che le istanze “dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2016; non farà fede il timbro postale”. L’Assessore Comunale cammaratese spediva il 29/9/2016 la domanda di inserimento ma il plico perveniva in data 4 ottobre 2016; pertanto veniva escluso dall’elenco in questione. A questo punto l’interessato decideva di proporre un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, contro L’Assessorato Regionale della famiglia, per l’annullamento, previa sospensione, sia del provvedimento di esclusione, sia della clausola del bando laddove prevedeva che le domande di inserimento dovessero pervenire entro il 30/9/2016, e non farà fede il timbro postale. In particolare gli Avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato i provvedimenti impugnati sotto il profilo della violazione del principio generale secondo cui nelle selezioni pubbliche in caso di spedizione con servizio postale fa fede il timbro postale di accettazione; citando precedenti giurisprudenziali favorevoli del Tar Lazio e del Tar Catania.
Già in sede camerale il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Terza, aveva ritenuto fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, accogliendo la domanda cautelare di inserimento con riserva del ricorrente nell’elenco, e condannando la Regione Siciliana al pagamento delle spese giudiziali inerenti la fase cautelare.
Da ultimo, esaminando il merito della controversia, il Tar Sicilia, Palermo, Sezione terza, ha annullato i provvedimenti impugnati, dichiarando sia l’illegittimità della clausola del bando impugnata, non sorretta da alcuna adeguata motivazione, sia l’illegittimità del provvedimento di esclusione.
Pertanto, per effetto delle pronunzie rese dal Tar, l’Assessore comunale cammaratese verrà inserito nell’elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi, mentre la Regione Siciliana pagherà le spese giudiziali inerenti la fase cautelare.

redazione

Recent Posts

CNA. Riconfermato Pippo Glorioso segretario provinciale

Sabato 21 giugno presso l'Hotel Domina Zagarella si è tenuta l'assemblea quadriennale elettiva della CNA…

2 ore ago

Turismo, pubblicato bando da 135 milioni per potenziare la qualità delle strutture ricettive

Potenziare la qualità dell'accoglienza turistica e incentivare la riqualificazione delle strutture ricettive in Sicilia. Con questi…

3 ore ago

Caro voli, Schifani incontra il presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto questa mattina a Palazzo d’Orléans il…

4 ore ago

A Petralia Sottana un seminario per i dipendenti pubblici sul tema della prevenzione della corruzione

Si è tenuto presso il Cinema Teatro Grifeo di Petralia Sottana un interessante seminario in…

6 ore ago

L’ARENA RE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA COMPIE 70 ANNI

L’Arena Re di Campofelice di Roccella compie 70 anni. In attività dal 1955, anche quest’anno…

7 ore ago

I Carabinieri di Mezzojuso sequestrano tartarughe detenute illegalmente

Nell’ambito del ruolo cruciale che l’Arma dei Carabinieri svolge nella salvaguardia della fauna selvatica e…

8 ore ago