Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Questa settimana chiuderemo l’argomento dell’apprendistato, normato dal decreto legislativo n.81 del 15/06/2015, in vigore dal 25 giugno 2015.

Nell’art. 45 del citato decreto viene spiegato nel dettaglio l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.

  1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
  2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all’articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all’articolo 46, comma 1. La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale.
  3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
  4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
  5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l’attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all’articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel prossimo numero parleremo delle attività di formazione presentate per le Madonie con il PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” e quelle con l’Avviso 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia – Programma Operativo della Regione Siciliana Fondo Sociale Europeo 2014/2020.

Buona settimana a tutti i lettori.

 

redazione

Recent Posts

Testamento sotto pressione: La cassazione dice che è ancora valido

Una recente svolta giurisprudenziale chiarisce che un testamento non è nullo solo per pressioni familiari.…

40 minuti ago

Criptovalute, addio anonimato: Il Fisco vedrà tutto: Cosa cambia dal 2026

Dal 2026, l'Agenzia delle Entrate avrà accesso ai dati delle criptovalute. Fine dell'anonimato per Bitcoin…

21 ore ago

Allarme urgente: Pedaggio autostradale via SMS: La truffa che svuota il conto

Attenzione alla nuova truffa SMS sul pedaggio autostradale! Non cliccare il link: è un raggiro…

23 ore ago

Mercato tutelato | Rincari stop: le utenze che potranno tornare nel 2025

Scopri chi potrà tornare al mercato tutelato nel 2025, beneficiando di condizioni più stabili. Evita…

2 giorni ago

Segreto utilissimo | Così dimezzi le spese di casa: nessuno te l’ha mai detto!

Scopri come ridurre spese e consumi in casa senza sacrifici. Gestisci al meglio risorse, energia…

3 giorni ago

Casa che cura o che pesa: come l’ordine domestico può farti stare davvero meglio | l’effetto emotivo poco discusso

La tua casa, un riflesso di te. Scopri come l'ordine domestico trasforma il benessere fisico…

3 giorni ago