L’Assessorato Regionale della Salute aveva sancito l’impossibilità di stipulare accordi contrattuali per le strutture sanitarie private di medicina di laboratorio convenzionate che non avessero raggiunto una soglia minima di prestazioni; il giudice amministrativo aveva annullato i provvedimenti assessoriali rilevandone l’illegittimità nella parte in cui prevedevano un ristrettissimo lasso temporale entro il quale le strutture avrebbero dovuto raggiungere la soglia minima di prestazioni sanzionando con la sostanziale espulsione dal sistema l’ipotesi di mancato raggiungimento del risultato imposto.
L’Assessorato della Salute perseverava nell’adozione di provvedimenti lesivi per le strutture sanitarie e pertanto due laboratori di analisi cliniche della provincia di Agrigento, i cui titolari sono la dr.ssa P.L. di Palma di Montechiaro e C.M. di Aragona, proponevano un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, avverso il decreto assessoriale del febbraio 2017, avente ad oggetto “aggiornamento delle direttive per l’aggregazione delle strutture laboratoristiche della Regione Siciliana”.Gli avvocati Rubino e Alfieri hanno censurato il provvedimento impugnato sotto molteplici profili; in particolare lamentando l’esiguità del termine assegnato per il raggiungimento della soglia delle prestazioni e, dunque, per l’aggregazione, pena la perdita dell’accreditamento. Ed ancora lamentando la mancata consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative; ed infine lamentando la violazione dei principi comunitari in materia di concorrenza, con la determinazione una vera e propria posizione dominante delle strutture più forti, con conseguente pregiudizio per i consumatori. Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale della Salute, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensiva, Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, ritenendo fondate le censure formulate dagli Avvocati Rubino e Alfieri, ha accolto la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati; pertanto, per effetto della pronunzia cautelare resa dal CGA, nessun obbligo di aggregazione tra le strutture sanitarie private di medicina di laboratorio convenzionate è configurabile entro il termine (3 agosto) assai breve assegnato dall’Assessorato.