Chiunque si trovi in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287 e non rientri in uno dei casi di incompatibilità previsti dell’art. 12 di detta legge, dovrà presentare domanda al Sindaco di Pollina entro Lunedì 31 LUGLIO 2017 LEGGE 10 APRILE 1951: ART. 9 ( requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise)
a) Cittadinanza Italiana;
b) Godimento dei diritti politici e civili;
c) Buona condotta morale e civile;
d) Età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni;
e) Diploma di scuola media di primo grado; ART. 10: (requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’articolo precedente, devono essere in possesso del diploma di scuola media di 2° grado. ART. 12: (incompatibilità con l’Ufficio del Giudice Popolare)
Non possono assumere l’Ufficio del Giudice Popolare; a) I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio; c) I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione
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