Firmata una Ordinanza Sindacale con la quale si limitano gli orari delle sale giochi e delle slot machine

Il Sindaco di Cefalù, con propria Ordinanza, ha stabilito la nuova disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D. 773/1931. D’ora in avanti l’orario di esercizio delle sale giochi e degli apparecchi con vincita in denaro e il seguente: dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle 16.00 alle 19.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Il provvedimento del Primo cittadino richiama recenti sentenze del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, nonché la constatazione che dai dati ufficiali sul gioco d’azzardo lecito, emerge che la patologia derivante da tali giochi è un fenomeno significativo e che la sua diffusione sia in continuo aumento destando un forte allarme sociale. Inoltre, tra i compiti e le funzioni del Comune rientra anche quella di instaurare un sistema di prevenzione sociale e contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l’accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni. La nuova disciplina degli orari di utilizzo degli apparecchi con vincita in denaro e di esercizio delle sale giochi si pone come obiettivo di contrastare l’insorgere di abitudini collegate alle frequentazioni degli studenti, ponendo attenzione sia agli orari di uscita dalle scuole, sia ai momenti dedicati al tempo libero da parte delle fasce più vulnerabili della popolazione ( con particolare attenzione a giovani e anziani). Le violazioni saranno punite applicandosi con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs.267/2000.

Redazione

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