Prelievi bancomat fraudolenti: la banca, in quanto operatore professionale, deve dimostrare di avere attuato misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, e questo anche se la denuncia di sottrazione o furto, fatta dal cliente, non sia tempestiva.
Lo dice la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza 806/2016.
Il correntista si recava presso lo sportello bancomat della sua banca per prelevare del denaro. L’operazione non andava a buon fine e la carta veniva trattenuta dall’apparecchio.
Le riprese video della fase del prelievo evidenziavano  che l’appellante fu vittima di una truffa da parte di persona ignota che si avvicinò e, con il pretesto di volerlo aiutare nell’operazione, vide evidentemente il PIN, avendo in precedenza manomesso il funzionamento dell’apparecchio in modo da poter recuperare la disponibilità della carta rimasta al suo interno.
Immediatamente il cliente segnalava il tutto  al vicedirettore di filiale, il quale lo invitava a ripresentarsi il giorno seguente.
L’indomani, tuttavia, la carta non veniva rinvenuta. Nel frattempo il correntista constatava l’avvenuto prelievo, da parte di ignoti, di un’ingente somma di denaro dal proprio conto corrente. L’accaduto veniva comunicato per iscritto alla banca e veniva sporta querela all’autorità giudiziaria. Il correntista citava in giudizio la banca, chiedendo il ristoro dell’ammanco; mentre l’’istituto di credito resisteva, deducendo la tardività della segnalazione e della denuncia del fatto.
“Sentenza importante per i clienti” sottolinea Lillo Vizzini, presidente Federconsumatori Palermo, “in quanto da un lato è censurato il mancato allarme del vicedirettore della banca alla sottrazione della carta dallo sportello bancomat, dall’altro la mancata verifica della manomissione dello sportello”.
“Con il proliferare delle manomissioni degli sportelli in città” continua Vizzini “questa sentenza darà una arma in più ai clienti, vittime di prelievi indebiti, per ottenere il ristoro del danno”.