Il Consiglio di Giustizia amministrativa, ha definitivamente accolto il ricorso in appello di Angelo Pizzuto, difeso dal prof. Avv. Gaetano Armao e dagli Avv. Tiziana Milana e Chiara Castellana con con la sentenza n. 710/2015, annullando la sentenza impugnata del TAR e per l’effetto tutti gli atti impugnati in primo grado

Il CGA ha altresì condannato la Presidenza della Regione a titolo di risarcimento del danno, a pagare la somma di 25.119 € oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla pubblicazione della sentenza nonché alle spese del giudizio 3.000 € oltre spese generali di studio, CPA, IVA e rimborso del contributo unificato.

La sentenza accogliendo integralmente le tesi difensive ha riconosciuto la illegittimità dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione regionale ha dapprima sospeso e poi revocato il Presidente del Parco delle Madonie, modificando più volte le motivazioni  nel corso di procedimento.

Il Dr Pizzuto, come noto, era stato nominato presidente del parco delle Madonie con D.P.Reg. 362/ser.1/S.G. del 26 luglio 2012.

Ai primi di luglio 2013, a seguito di una conferenza stampa nella quale si denunziavano disfunzioni e spese per una missione regionale in Canada, il presidente della Regione annunciava la rimozione del presidente del parco delle Madonie, ritenuto seduta stante responsabile di non meglio precisate iniziative volte alla ‘manciugghia’ (sic!).

Con inusitata tempestività la Giunta regionale adottava dapprima la delibera n.250 dell’11 luglio 2013 “Sospensione cautelare dell’incarico di Presidente dell’Ente Parco delle Madonie conferito al dott. Pizzuto Angelo e contestuale nomina nello stesso incarico dell’arch. Quirino Erasmo”, per l’appunto incentrata sulla ricordata trasferta in Canada, mentre il dott. Pizzuto sporgeva formale querela per contestare queste accuse infondate. La sospensione veniva dichiarata illegittima dal CGA con l’ordinanza 13 dicembre 2013, n. 866.

Non paghi della grave censura la presidenza della Regione ha ritenuto di provvedere, dopo un lungo e contorto procedimento, alla revoca della nomina del Presidente del a parco delle Madonie, con il decreto n. 76 del 2 aprile 2014, questa volta però abbandonando le infondate accuse sulle vicende del Canada e del mancato possesso della laurea (mai dimostrata) e contestando, invece, presunte irregolarità gestionali.

Anche questa volta Pizzuto ha proposto ricorso contro gli illegittimi provvedimenti del Presidente della Regione, il TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, in un primo momento, ha respinto la domanda cautelare sul provvedimento di sospensione dall’incarico, con un’ordinanza (535/2014) poi seguita dalla sentenza di rigetto che dopo avere riunito i due ricorsi per manifesta connessione oggettiva, soggettiva e funzionale, ha dichiarato l’improcedibilità del primo ricorso (relativo al provvedimento di sospensione in via cautelare) per sopravvenuta carenza d’interesse della domanda di annullamento, come peraltro richiesto dallo stesso ricorrente a seguito del sopravvenuto provvedimento di revoca e ritenuto legittimo tale annullamento.

La sentenza del CGA ha ritenuto inadeguata l’istruttoria relativa ai provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti del Presidente Pizzuto, a partire dalla ‘fantomatica’ missione in Canada (“non si comprende bene, quindi, perché i fatti relativi, che, come rilevato, presentano aspetti d’incertezza per non dire d’imprecisione, vengano qualificati come certi e gravi e tali da richiedere l’adozione immediata di provvedimenti cautelari. Peraltro osserva il Collegio che nel prosieguo l’Amministrazione non ha più dedicato attenzione a tali fatti, come risulta dalla circostanza che non vi si fa significativo riferimento nel provvedimento della Giunta regionale n. 88 del 13.03.2014, con il quale è stata disposta la revoca dell’appellante dalla carica di presidente dell’Ente Parco”).

Mentre con riguardo alle presunte irregolarità che sarebbero state poste a fondamento della revoca il CGA rileva non solo la scorrettezza, in alcuni casi risalenti addirittura a data anteriore all’insediamento del Presidente Pizzuto, ma anche la circostanza che l’accertamento sia scaturito da relazione del commissario chiamato a sostituirlo dopo la sospensione e quindi in violazione del principio di imparzialità.  Analoghe valutazioni sono state svolte dal Giudice sull’infondatezza delle censure relative alla laurea acquisita dal Pizzuto negli USA.

Conclusivamente il CGA ha ritenuto il provvedimento di revoca illegittimo per “difetto dell’istruttoria che lo ha preceduto e per difetto della conseguente motivazione, che non dà ragione della pretesa gravità dei fatti contestati e manca di compararli ai comportamenti virtuosi dell’appellante, come sopra richiamato”.

Da qui la condanna al risarcimento del danno ed alle spese del giudizio in quanto  “atti amministrativi contestati sono illegittimi e considerata la patente violazione delle norme che l’amministrazione era tenuta ad applicare, di facile interpretazione, deve ritenersi che essa versi in una condizione di responsabilità che la mette nelle condizioni di dovere risarcire il danno prodotto”.

Sentenza PIZZUTO CGA 710_2015