Formazione. Illegittima revoca dell’accreditamento EINAP-SICILIA

Il TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, con la sentenza n. 1390/2015, (Presidente Calogero Ferlisi, estensore Lucia Maria Brancatelli, depositata il 10 giugno 2015) ha accolto il ricorso dell’ENAIP ASAFORM SICILIA difeso dagli prof. Avv. Gaetano Armao, avv. Fiorella Russo, e avv. Chiara Castellana, contro il decreto del dirigente generale dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale n. 5135 del 6.10.2014, con il quale sono stati revocati i DD. DD. GG. nn. 2371, 2373,2376, 2377, 2378, 2379 e 2380 datati 18.11.2008, emessi in favore dell’Ente che concedevano gli accreditamenti provvisori per lo svolgimento dell’attività riconosciuta di orientamento e/o formazione professionale. Il medesimo decreto di revoca impugnato disponeva, altresì, l’interdizione con effetto immediato all’Ente dello svolgimento di qualsivoglia attività di orientamento e/o formazione professionale nell’ambito della Regione siciliana.

A fondamento della pronunciamento del Tar vi è la contestazione all’Assessorato regionale che il provvedimento di revoca si basava su censure relative ad irregolarità nei pagamenti degli stipendi dei dipendenti indotte dalla stessa Amministrazione regionale che non aveva provveduto tempestivamente ai dovuti trasferimenti in favore dell’ente, determinandone surrettiziamente lo squilibrio finanziario e comunque tempestivamente sanate.

Il giudice ha, altresì, precisato che “l’Amministrazione intimata ha omesso di formulare qualsiasi valutazione circa la presunta insanabilità delle irregolarità riscontrate in sede di audit, tali da farle assurgere per la loro gravità a giusta causa di revoca dell’accreditamento, anche in relazione agli ulteriori interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, quali il mantenimento dei livelli occupazionali garantiti dall’ente” sicché la revoca dell’Assessorato alla formazione è stata ritenuta illegittima in quanto incongrua rispetto ai fatti contestati.

La pronuncia che definisce il giudizio, fa seguito all’ordinanza di sospensione emessa dallo stesso Collegio (ordinanza cautelare n. 370 del 2 marzo 2015) e scongiura il licenziamento di 230 dipendenti dell’ente di formazione e la perdita per questo di circa 5 milioni di trasferimenti per proprie attività.

Questa nuova sentenza – alla quale seguirà un’ingente richiesta risarcitorie nei confronti dell’amministrazione regionale – rende ancor più evidente il marasma nel quale si trova la formazione in Sicilia a seguito di iniziative estemporanee, o come nel caso di specie addirittura persecutorie, con grave disagio per allievi, lavoratori ed operatori del settore sulle quali è intervento risolutivamente il giudice amministrativo.

Redazione

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